Art. 4.

      1. All'articolo 282 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il giudice, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis,

 

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600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commessi in danno di un minore, prescrive all'imputato di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa».